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La Commissione Europea ha adottato, lo scorso 10 agosto, la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1137 concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi.
La Decisione si applica dal 1° ottobre 2018 al 30 giugno 2020 e, in base al rischio fitosanitario individuato, dispone che il materiale da imballaggio in legno (cfr. definizione Art.1 lett. a) sia sottoposto a controlli fitosanitari con una frequenza non inferiore all’1% delle spedizioni dei “prodotti specificati” (cfr. definizione Art.1 lett. b) ossia prodotti originari della Bielorussia e della Cina indicati nell’ALLEGATO I alla decisione.
Con il provvedimento in questione è rafforzato, in capo alle autorità aeroportuali e portuali e alle autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell’importazione di “prodotti specificati”, l’obbligo di trasmettere, non appena a conoscenza dell’imminente arrivo, un preavviso all’ufficio doganale e all’organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.
Si ricorda che l’omissione della notifica di arrivo delle spedizioni di interesse espone alle sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Art. 54).
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