Condizioni Generali di Spedizione
1. Ambito di applicazione
1.1. Salvo che sia diversamente ed espressamente stabilito tra le parti in virtù di accordo scritto e sottoscritto, le presenti Condizioni Generali di Spedizione (“CGS”), pubblicate sul sito www.riflinegroup.com, disciplinano i contratti stipulati con Rif Line Italy s.p.a. (di seguito “Spedizioniere”), formandone parte integrante, e le obbligazioni nascenti da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti e incaricati di quest’ultima e integrano quanto previsto dai documenti di trasporto emessi.
1.2. Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti CGS hanno e trovano piena e incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.
2. Definizioni
2.1. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:
a) CGS: le presenti Condizioni Generali di Spedizione;
b) Spedizioniere: il soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
c) Spedizioniere-vettore: il soggetto che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto, o assume (per effetto di pattuizione ad hoc) in modo espresso l’esecuzione dello stesso;
d) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
e) Mittente: il soggetto che risulta mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo spedizioniere;
f) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.
Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera c) che precede.
3. Accettazione termini e condizioni
3.1. Con l’affidamento della spedizione si intendono accettati anche i termini e le condizioni riportate sulle offerte e/o conferme d’ordine e/o sui documenti di trasporto emessi dallo Spedizioniere. In caso di contrasto tra le presenti CGS e quanto indicato nelle offerte e/o conferme d’ordine e/o nei documenti di trasporto saranno da intendersi prevalenti le condizioni di cui a questi ultimi documenti.
3.2. Là dove il Mandante affidi la spedizione con istruzioni orali o scritte in conflitto con i termini e le presenti CGS e lo Spedizioniere non le abbia espressamente autorizzate e approvate per iscritto, lo Spedizioniere non sarà in alcun modo vincolato alle stesse.
3.3. Il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
4. Oggetto del servizio
4.1. Salvo che venga concordata l’effettuazione di servizi speciali, il servizio fornito dallo Spedizioniere si limita al ritiro, trasporto, sdoganamento (se necessario e richiesto) e riconsegna della spedizione. Il Mandante acconsente che la propria spedizione sia effettuata insieme ad altre.
4.2. Lo Spedizioniere è espressamente autorizzato a nominare per l’esecuzione dei servizi di spedizione, logistica e tutti gli altri forniti, i vettori o sub vettori o fornitori necessari a seconda delle esigenze.
4.3. Tutte le formalità fiscali sono a carico del Mandante e/o del Mittente e/o del destinatario/suo agente e lo Spedizioniere è manlevato da qualsiasi responsabilità fiscale.
5. Assunzione/accettazione degli incarichi
5.1. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, di regola per iscritto, provvederà a stipulare il contratto di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), sempre operando con la massima diligenza, agendo quale spedizioniere e non già quale Spedizioniere-vettore.
5.2. Le Parti precisano che il mandato si intende conferito – come in effetti è conferito – senza rappresentanza e che l’esecuzione delle operazioni accessorie (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ritiro della merce, la consegna al vettore, il deposito presso magazzini e l’imballaggio), non comporta assunzione da parte di Rif Line dell’obbligazione di trasporto, così come dispone l’art. 1737 cod. civ.. Pertanto, con l’affidamento dell’incarico, la Mandante prende dunque atto e accetta che Rif Line è mero Spedizioniere che in tale qualità si limita in base al mandato ricevuto ad assumere le obbligazioni di cui all’art. 1737 cod. civ.
5.3. Ove richiesto dalla Mandante, Rif Line, con il ricevimento della spedizione, potrà eseguire tutte le formalità doganali obbligatorie, anche avvalendosi dei servizi di un agente dogale di propria fiducia. In tal caso, la Mandante fornirà a Rif Line tutti i necessari moduli doganali per l’importazione delle merci debitamente compilati in modo corretto, chiaro, completo e corrispondente al vero, allegando, là dove richiesto dalla legge, ogni documento necessario alla buona riuscita dell’operazione doganale. Rif Line fatturerà alla mandante tutti i costi derivanti dall’esecuzione delle formalità doganali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dazi, imposte doganali, tasse, sanzioni, deposito, stivaggio, soste, nonché tutte le eventuali altre spese occorse in virtù delle attività espletate dalle autorità doganali, quali conseguenze di errori od omissioni od imprecisioni e/o ritardi da parte della Mandante o del destinatario e/o dei loro ausiliari nel fornire le informazioni necessarie per l’operazione commissionata ovvero nel preparare i documenti necessari o nell’acquisire le necessarie autorizzazioni o licenze).
5.4. Lo Spedizioniere non accetta lo svolgimento di attività di spedizione relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento o che siano deperibili, che necessitino di trasporto con temperature controllate, che siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte, animali vivi, documenti, esplosivi, preziosi, carte valori, oggetti aventi valore di affezione, autoveicoli e masserizie non containerizzati/e ed effetti personali. In via esemplificativa e non esaustiva, per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO o contemplate nella disciplina ADR/RID.
5.5. Qualora, a seguito di accordo scritto, si proceda alla spedizione di tali merci, le stesse non saranno in nessun caso assicurate All Risks.
5.6. Qualora tali merci vengano affidate allo Spedizioniere senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
5.7. Lo Spedizioniere si riserva la facoltà di verificare, con appositi strumenti di rilevazione, la correttezza del peso lordo delle merci indicato dalla Mandante. Là dove venisse rilevato un peso superiore a quello dichiarato, in fase di fatturazione verrà tenuto conto del peso effettivamente accertato. Questo vale anche per la rilevazione dei volumi (ingombro). Lo spedizioniere si riserva di rivalersi sulla Mandante, nel caso di eventuali danni, ammende e/o penalità dovute ad un errata indicazione da parte di quest’ultima del peso e/o volume della merce.
5.8. Qualora lo Spedizioniere rilevi che una spedizione non è conforme ad uno qualsiasi dei requisiti e delle limitazioni di cui sopra potrà rifiutare la spedizione in questione e, se il trasporto è già in corso, potrà sospenderlo e trattenere la spedizione in attesa di istruzioni, escluso ogni risarcimento in favore del Mandante.
5.9. Qualora nei Paesi di origine, transito o destinazione dovessero esserci guerre, insurrezioni o sommosse, i trasporti potranno essere sospesi/annullati anche a viaggio già iniziato. È da intendersi escluso ogni diritto al risarcimento in favore del Mandante; le coperture assicurative non saranno operanti.
5.10. In caso di mancato rispetto da parte del Mandante di tassatività di carico preventivamente concordata tra le parti e/o in caso di annullamento del carico, il Mandante è tenuto al risarcimento del danno in favore dello Spedizioniere, ivi compresi i danni indiretti.
6. Termini di consegna
6.1. I termini di resa/transit time/ritiro/consegna sono puramente indicativi e, salvo esplicita accettazione risultante da atto scritto e sottoscritto, non rappresentano alcun impegno da parte dello Spedizioniere. Dunque, la Mandante prende atto e irrevocabilmente accetta senza eccezioni che la partenza e l’arrivo al porto di destinazione delle navi potrebbero subire dei ritardi non dipendenti dallo Spedizioniere; pertanto, le date comunicate non potranno considerarsi essenziali e la Mandante stessa sin da ora rinuncia a formulare qualsivoglia contestazione e/o ad avanzare qualsivoglia pretesa (indennitaria e/o risarcitoria e/o a qualsivoglia titolo) nei confronti dello Spedizioniere e/o del vettore da questo incaricato per il caso in cui la nave dovesse partire dal porto di origine e/o arrivare al porto di destinazione in ritardo rispetto alle date comunicate.
6.2. Lo Spedizioniere, dunque, non garantisce il rispetto di termini di consegna e, pertanto, non può essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione. I tempi di resa, in ogni caso, devono essere compatibili con l’osservanza delle norme del Codice della Strada e delle normative relative ai contratti di lavoro di categoria, precisandosi che non si considerano lavorativi i giorni di sabato e di domenica, i giorni festivi infrasettimanali e i giorni di ferie estive e invernali previste dalla categoria, nonché i giorni in cui è vietata la circolazione per cause di forza maggiore. In ogni caso, dunque, il termine di consegna indicato dalla Mandante non si considera essenziale.
6.3. Le franchigie al carico e allo scarico sono quelle stabilite dalle norme vigenti o da espresse pattuizioni tra le parti. Il Mandante sarà tenuto a corrispondere allo Spedizioniere le spese di sosta.
7. Dichiarazioni, garanzie e obblighi del Mandante/Mittente
7.1. Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:
• che la spedizione è stata correttamente e accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• che hanno preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto e che gli stessi non sono stati inclusi nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell’ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che la merce oggetto delle spedizioni sarà conforme alle restrizioni di cui al precedente art. 5.4 e sarà preparata in luoghi sicuri dalla Mandante o dai suoi fornitori e che fino alla presa in consegna della stessa da parte dello Spedizioniere o del vettore sarà al riparo da ingerenze non autorizzate di terzi;
• che la documentazione che accompagnerà la merce sarà autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponderà rigorosamente alla tipologia descritta, sarà conforme alle normative vigenti, sarà di libera importazione e in regola con la marcatura ed etichettatura;
• che l’imballaggio e l’etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono idonei.
7.2. Per i Paesi a rischio è onere del Mandante verificare e garantire che i soggetti coinvolti in tutta la filiera della spedizione non siano sottoposti a sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause 11/8/2010). Il Mandante è tenuto a manlevare lo Spedizioniere da qualsiasi pregiudizio derivante dall’esecuzione di dette spedizioni.
7.3. Qualora venga affidato allo Spedizioniere mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce sarà autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponderà rigorosamente alla tipologia descritta, sarà conforme alle normative vigenti, di libera esportazione/importazione e in regola con la marcatura. Il Mandante sarà tenuto a consegnare allo Spedizioniere le informazioni e i documenti necessari da trasmettere all’operatore doganale e sarà l’unico responsabile dell’esattezza, veridicità e completezza dei dati forniti. Il Mandante sarà tenuto a manlevare lo Spedizioniere per qualsiasi sanzione e/o addebito della dogana derivanti dall’inesattezza, incompletezza o non veridicità di detti dati, anche nel caso in cui ciò venga accertato successivamente o dipenda da documenti o informazioni forniti al Mandante da soggetti terzi.
7.4. Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire allo Spedizioniere, in tempo utile, gli originali delle polizze di carico della merce oggetto della relativa spedizione attestanti l’avvenuto pagamento della merce stessa al relativo fornitore (o, in alternativa, il c.d. “Telex release”), tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti e la collaborazione necessari per dar corso alle operazioni doganali; impegnandosi a non impartire alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale o internazionale vigente in materia.
7.5. Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.
8. Obblighi dello Spedizioniere
8.1. Lo Spedizioniere si impegna ad eseguire il mandato ricevuto in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante e con la diligenza media del buon padre di famiglia.
8.2. Salvo espresse indicazioni del Mandante e fermo restando l’obbligo di informazione, Rif Line potrà agire nell’esecuzione del mandato con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale Spedizioniere tutte le operazioni accessorie, connesse e presupposte per l’esecuzione del Contratto.
8.3. Lo Spedizioniere, salvo diverso accordo scritto, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto delle singole spedizioni.
8.4. Lo Spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto della Mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti.
8.5. Lo Spedizioniere si impegna a tenere costantemente informata la Mandante di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’esecuzione delle spedizioni oggetto del Contratto e a comunicare alla Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto terrestre della merce da parte del trasportatore.
8.6. Lo Spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo diverso accordo scritto e sottoscritto dalle Parti.
9. Corrispettivi, diritto di ritenzione e giacenza
9.1. Salvo diverso accordo scritto in deroga, il Mandante si impegna a corrispondere allo Spedizioniere i noli (compresi i supplementi applicabili) per il trasporto delle merci tra i luoghi precisati sul documento di trasporto, o per l’esecuzione di servizi diversi, oltre oneri e accessori, entro i termini di pagamento concordati senza trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni.
9.2. Le quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.
9.3. Per la medesima tratta si applica l’offerta più recente, che si intende accettata dalla prima spedizione affidata allo Spedizioniere.
9.4. Le tariffe indicate nelle offerte sono basate sulle condizioni socio-economiche dei Paesi di origine, transito e/o destino alla data di emissione e in caso di mutamento delle stesse possono subire variazioni, per costi non prevedibili, anche a trasporto accettato/iniziato; in tal caso, lo Spedizioniere avrà il diritto di ottenere il pagamento delle eventuali differenze e, in caso di annullamento del servizio da parte del Mandante a causa della variazione dei costi, resteranno dovute le spese per la tratta di trasporto eventualmente eseguita.
9.5. Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi, soste, spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
9.6. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente lo Spedizioniere da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste allo Spedizioniere, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli.
9.7. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.
9.8. In deroga all’art. 1739 c.c., i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo Spedizioniere non devono essere accreditati al Mandante.
9.9. Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci e altri beni in suo possesso a garanzia dei crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci. Lo Spedizioniere potrà fare stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all’aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico della Mandante. Lo Spedizioniere ha, inoltre, la facoltà di vendere la merce con spese a carico della Mandante secondo le norme stabilite dalla legge per la vendita del pegno, trattenendo dalla somma ricavata l’importo a lui dovuto e fatto salvo il diritto di agire verso il debitore per l’eventuale differenza.
9.10. Qualora le merci non vengano ritirate a destino dal destinatario entro il termine fissato o – in mancanza – entro un termine ragionevole, lo Spedizioniere ne darà avviso al Mandante non appena ne verrà a conoscenza. Tutti i costi, le spese, i rischi e le responsabilità derivanti dalla giacenza delle merci e dalle successive disposizioni, nonché tutti i costi connessi, saranno a carico del Mandante.
9.11. Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.
10. Clausola solve et repete
10.1 Il pagamento di tutto quanto dovuto dalla Mandante allo Spedizioniere non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Mandante, qualunque ne sia il titolo, essendo esclusa anche qualsivoglia compensazione. Conseguentemente, la Mandante non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione dell’incarico da parte dello Spedizioniere, se non dopo che avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni.
11. Limiti di responsabilità ed esclusioni
11.1. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie, e, pertanto, assume esclusivamente gli obblighi e le responsabilità di cui all’art. 1739 cod. civ.. Resta pertanto esclusa ogni responsabilità dello Spedizioniere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per danni da perdita e/o avaria e/o ritardata consegna della merce ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dai contratti di trasporto conclusi per conto della Mandante, per i quali quest’ultima e/o terze parti aventi diritto devono rivolgersi esclusivamente al vettore. Lo Spedizioniere potrà cedere alla Mandante tutti i diritti derivanti dai contratti conclusi per suo conto e la Mandante dovrà agire in proprio verso il vettore.
11.2. Lo Spedizioniere non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne conseguenti a caso fortuito, forza maggiore e/o comunque derivanti da circostanze al di fuori del proprio controllo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: calamità naturali, guerre, epidemie, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, scioperi, rapina, provvedimenti delle autorità).
11.3. Lo Spedizioniere non è responsabile per incomplete, errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante.
11.4. Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esattezza e della precisione dei dati, dei documenti e delle informazioni fornite a Rif Line relativamente alla merce oggetto delle spedizioni.
11.5. Lo Spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui lo stesso dovesse essere esposto, viene sin d’ora autorizzato dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, a procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.
11.6. A tutte le spedizioni si applicano le leggi e i regolamenti vigenti per singola tipologia di trasporto.
11.7. Per merci coperte da assicurazione All Risks, quando espressamente richiesta per iscritto prima dell’inizio della spedizione, le condizioni, gli scoperti e le franchigie sono da intendersi come da polizze in corso alla data del trasporto.
11.8. Lo Spedizioniere non sarà mai responsabile nei confronti della Mandante e/o terze parti aventi diritto per risarcimenti e/o indennizzi e/o indennità o a qualsiasi altro titolo eccedenti i massimali di responsabilità assunti per legge dai vettori terrestri, aerei, marittimi incaricati dallo Spedizioniere medesimo per l’esecuzione del Contratto. Tra le Parti è espressamente convenuta, in ogni caso, l’esclusione della risarcibilità da parte dello Spedizioniere di qualsivoglia danno indiretto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mancato guadagno, perdita d’interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto etc.).. In caso di spedizioni di campionari e/o di beni destinati a fiere, esposizioni, eventi o simili, l’eventuale risarcimento, se dovuto, è limitato all’importo del nolo pattuito.
11.9. La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista e a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo Spedizioniere e/o dal Vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal Vettore che effettivamente esegue il trasporto.
11.10. Per l’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo euro 1,00 (uno) per ogni Kg di peso lordo di merce perduta o danneggiata.
11.11. È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto).
12. Assicurazione
12.1. Qualora il Mandante intendesse ottenere un risarcimento per eventuali danni relativi alle spedizioni oltre i limiti di legge e/o convenzionali, potrà richiedere allo Spedizioniere di stipulare un’assicurazione per suo conto atta a coprire il valore di mercato della merce, con o senza diritti doganali, in caso di perdita o danneggiamento della spedizione, pagandone il relativo premio. La copertura assicurativa non coprirà, comunque, le perdite o i danni indiretti, i mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della merce. È espressamente convenuto tra le Parti che eventuali danni ulteriori rispetto ai limiti di legge e/o convenzioni e/o ai massimali non coperti da assicurazione sono direttamente assunti dalla Mandante in proprio con pieno esonero dello Spedizioniere.
12.2. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno in tal caso specificati nella quotazione.
12.3. In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere considerato come assicuratore o coassicuratore.
12.4. In alternativa, la Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la merce, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell’assicuratore.
12.5. Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare l’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte della Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
13. Caso fortuito e forza maggiore
13.1. Lo Spedizioniere non è responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell’Amministrazione di uno Stato o delle Dogane o a qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa.
14. Reclami
14.1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e annotato come riserva motivata sul documento di trasporto o comunicato (in caso di danni occulti) allo Spedizioniere tassativamente nei modi e nei termini stabiliti dalle norme e convenzioni vigenti.
15. Privacy
15.1. Nello svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto delle singole spedizioni, le parti reciprocamente si impegnano, a rispettare le leggi e i provvedimenti vigenti in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679.
15.2. La Mandante autorizza lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentirle il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere, anche a livello telematico, al fine di garantire l’esecuzione delle spedizioni.
16. Clausola risolutiva espressa
16.1. Oltre alle ipotesi previste dai singoli contratti di spedizione, lo Spedizioniere avrà diritto di risolvere ciascuno di detti contratti di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., qualora la Mandante:
a) violi uno degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 5.3 delle CGS;
b) violi uno degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 7 delle CGS;
c) non corrisponda tutto quanto dovuto allo Spedizioniere secondo quanto previsto dall’art. 9 della CGS o dai singoli contratti.
17. Miscellanea
17.1. Modifiche. Ogni deroga o modifica alle presenti CGS o ai singoli contratti di spedizione sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto e debitamente sottoscritto dalle parti.
17.2. Invalidità parziale. Le parti si impegnano a negoziare, secondo buona fede e correttezza, le modifiche che si rendessero necessarie per la sostituzione di clausole nulle e/o invalide e/o inefficaci delle presenti CGS o dei singoli contratti di spedizione, nonché a provvedere alle eventuali integrazioni dei medesimi che si rendessero necessarie anche al fine di preservarne, conservarne e garantirne la validità ed efficacia. Le modifiche e/o integrazioni dovranno risultare – e le parti si adopereranno in tal senso – quanto più possibile equivalenti alle clausole sostituite, modificate e/o integrate e, in ogni caso, coerenti con l’assetto ed equilibrio di interessi tracciato, e con lo scopo perseguito, con le presenti CGS o con i singoli contratti di spedizione. Si specifica che l’impegno assunto dalle parti con il presente articolo 17.2 è da intendersi anche in via autonoma rispetto a quanto previsto e stabilito dalle restanti clausole delle presenti CGS e dei singoli contratti di spedizione, la cui nullità, invalidità o inefficacia non inficerà quanto previsto dal presente articolo 17.2.
17.3. Tolleranza. L’eventuale tolleranza di una delle parti rispetto a comportamenti dell’altra parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti CGS o nei singoli contratti di spedizione non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni pattuiti.
17.4. Obbligo di riservatezza. Ciascuna delle parti si impegna a trattare in maniera confidenziale e riservata qualsiasi informazione, documentale e non, riguardante l’altra parte, di cui venisse a conoscenza in conseguenza o per effetto delle spedizioni affidate dalla Mandante allo Spedizioniere e a non divulgare in alcun modo o permettere che siano divulgate tali informazioni se non nei modi e nelle forme espressamente autorizzate dalla parte cui le stesse si riferiscono, salvi i casi di: (a) esercizio, anche in via giudiziaria, di diritti derivanti dalle spedizioni affidate dalla Mandante allo Spedizioniere e/o dalla loro esecuzione, o (b) eventuali comunicazioni richieste obbligatoriamente in base a norme di legge o di regolamento o da provvedimenti di autorità (anche giudiziarie) competenti. Nei casi di cui alla lett. (b) che precede la parte divulgante si impegna a dare all’altra parte immediata comunicazione della divulgazione e delle motivazioni che hanno condotto alla stessa, salvo che tale comunicazione sia contraria a disposizioni normative o a ordini dell’autorità.
17.5. Durata garanzie, dichiarazioni e manleve. Impegni, dichiarazioni, garanzie e manleve previste nelle presenti CGS e dai singoli contratti di spedizione sopravvivranno agli stessi e saranno azionabili nei limiti in cui le stesse siano riconducibili a prestazioni eseguite prima del venir meno, per qualsiasi causa, dei contratti medesimi.
17.6. Legge regolatrice. Per quanto qui non espressamente previsto, le presenti CGS e i singoli contratti di spedizione saranno regolati dalla legge italiana.
17.7. Foro esclusivamente competente. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione delle presenti CGS e dei singoli contratti di spedizione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Si dichiara di aver preso attenta visione e di accettare e approvare espressamente e incondizionatamente tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Spedizione, nessuna esclusa.
Luogo e data Timbro e firma del Cliente
In particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., si dichiara di aver preso attenta visione e di accettare espressamente e incondizionatamente le clausole delle presenti Condizioni Generali di Spedizione di cui ai seguenti articoli: 5 “Assunzione/accettazione degli incarichi” (in particolare, art. 5.6, 5.8, 5.9); 6 “Termini di consegna” (in particolare, 6.1, 6.2,); 7 “Dichiarazioni, garanzie e obblighi del Mandante/Mittente” (in particolare, 7.2, 7.3, 7.5); 8 “Obblighi dello Spedizioniere” (in particolare, 8.1); 9 “Corrispettivi, diritto di ritenzione e giacenza” (in particolare, 9.7, 9.8, 9.10); 10 “Clausola solvet et repete”; 11 “Limiti di responsabilità ed esclusioni” (in particolare, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11); 13 “Caso fortuito e forza maggiore”; 14 “Reclami”; 17 “Miscellanea” (in particolare, 17.1, 17.7)
Luogo e data Timbro e firma del Cliente